Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMULA18

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CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Sede
1. E’ costituita la “CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” cheha sede presso la Segreteria Nazionale.
2. E’ facoltà dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di trasferirne la sede in altro luogo.
Art. 2 – Scopi
1. L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione e pratica dello sport della vela nonché:
a) Promuovere la partecipazione a regate corse in tempo reale favorendo la competizione tra gli equipaggi
ed organizzare manifestazioni stimolanti dal punto di vista nautico e marinaresco
b) Informare tutti i soci sull’attività dell’Associazione stessa favorendo un interscambio di conoscenze sulla vela in generale e sull’uso del Formula 18 in particolare.
c) Tenere aggiornato lo schedario dei proprietari noti, evidenziando i Soci, i numeri velici assegnati e le imbarcazioni regolarmente stazzate.
d) Instaurare i più efficaci rapporti con gli Organi Federali, media, progettisti, costruttori e velai.
Art. 3 – Tipologia
1. Formula 18 è qualunque tipo di imbarcazione costruita nel rispetto e secondo le specifiche del Regolamento di Stazza Internazionale Formula 18.
Art. 4 – Natura
1. L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti per l’attuazione dei fini sociali.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell’Associazione.
2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive, da donazioni, da regalie e quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 6 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale si chiude quindici giorni prima dello svolgimento del Campionato Nazionale.
2. Entro quindici giorni il Segretario dovrà redigere i bilanci consuntivo e preventivo che, approvati dal Consiglio di Classe debbono essere sottoposti, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, all’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione.
Art. 7 – Soci
1. Socio è qualunque proprietario di Formula 18 in regola con la quota sociale per l’anno in corso. Nel caso in cui un imbarcazione sia di proprietà di una Società o di un gruppo di proprietari comunque costituti, un solo rappresentante sarà considerato a tutti gli effetti “Socio Proprietario”.
2. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.
3. La morosità è dichiarata dalla Segreteria
4. La indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri.
5. Sono previste altresì le figure di:
a) “Socio Non Proprietario” che gode degli stessi diritti e doveri del Socio Proprietario ad esclusione del diritto di voto.
b) “Socio Onorario” che gode degli stessi diritti e doveri del Socio Proprietario ad esclusione del diritto di voto. Il Socio Onorario è nominato dall’Assemblea dei soci su proposta della Segreteria ed è esentato dal conferire la quota associativa annuale.
Art. 8 – Diritti dei Soci
1. Tutti i Soci Proprietari, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto.
2. Tutti i Soci hanno altresì il diritto di frequentare eventuali locali sociali, di usufruire, secondo le norme dei
regolamenti, dei vantaggi che l’Associazione offre, di usare materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.
Art. 9 – Doveri dei Soci
1. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il mese di Marzo o alla richiesta di associazione per i nuovi soci. La quota avrà validità sino al 31/12 dell’anno in cui è stata versata.
2. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile, osservare lo statuto ed i regolamenti.
Art. 10 – Regolamento di Classe
1. Il Regolamento della Classe è formato dal presente Statuto e dal Regolamento di Stazza Internazionale Catamarani Formula 18.
Art. 11 – Certificato di Stazza
1. Il Certificato di Stazza è il documento ufficiale dell’imbarcazione e ne attesta la rispondenza al regolamento di Stazza; viene rilasciato dalla Segreteria sulla base di un Verbale di Stazza redatto, a seguito di una verifica dell’imbarcazione, da parte di uno Stazzatore F.I.V. riconosciuto dalla Classe.
2. I Certificati di Stazza sono conservati dalla Segreteria che ne rilascia copia al proprietario Dell’imbarcazione.
3. I Numeri Velici vengono assegnati dalla Segreteria e devono essere preceduti dalle lettere identificative della Nazionalità (ITA).
Art. 12 – Partecipazione alle regate
1. Affinché un Formula 18 possa partecipare alle regate di Classe, o comunque figurare nelle classifiche di Classe ove previste, è necessario che:
a) L’imbarcazione sia dotata di Certificato di Stazza.
b) L’imbarcazione abbia idonea copertura assicurativa R.C.
c) Il Proprietario od un membro dell’equipaggio sia Socio dell’A.I.F18
Art. 13 – Consiglio di Classe
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Classe composto da cinque Soci eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio di Classe resta in carica per la durata di due anni.
3. Il Consiglio di Classe, nella sua prima seduta, nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Il Consiglio di Classe si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, di norma una volta nei mesi estivi (in occasione del Campionato Nazionale o altra equivalente manifestazione) ed una volta nei mesi invernali.
Deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Convocazioni straordinarie del Consiglio di Classe potranno essere effettuate su richiesta del Segretario o di almeno i tre quinti dei membri del consiglio stesso.
Art. 14 – Integrazione dei componenti il Consiglio di Classe
1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell’incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.
2. In caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione entro il termine massimo di trenta giorni, di un Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.
Art. 15 – Decadenza del Consiglio di Classe
1. Il Consiglio di Classe decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporaneo, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del biennio, anche se integrato a norma dell’art. 14.
2. L’Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del biennio.
Art. 16 – Deliberazioni e competenze del Consiglio di Classe
1. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Segretario.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.
3. Delle riunioni del Consiglio di Classe verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Consiglio di Classe è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
5. Esso procede altresì, se necessario, alla nomina di collaboratori, consulenti etc, determinandone il compenso e predispone, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

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