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14/12/2009

Regolamento inerente trasporto barche

I nostri carrelli non sono semplici rimorchi ma sono rimorchi TATS (o T.A.T.S.) , ossia carrelli privati per Trasporto Attrezzature Turistico Sportive. Sono adibiti a trasposto specifico e privato.
La revisione per i rimorchi sotto le 3,5 tonnellate compresi i carrelli TATS è sospesa a partire dal 2003
Su internet si trovano tanti riferimenti ( alcuni discordanti come discordante è la materia).
Il sito più preciso ed aggiornato è quello di ACI Pavia (aggiornato tutti gli anni) che nella pagina delle revisioni 2009 http://www.acipavia.it/Revisioni2009.htm

Lunghezza trasporto, anche in questo caso ci sono pareri discordanti e legislazione interpretata in maniera diversa per il codice della strada :
la lunghezza di quanto trasportato può essere la lunghezza del rimorchio + 30% lunghezza (carico sporgente). Il carico non può sporgere sul davanti (oltre il gancio)
Esiste una nota della Federazione Canottaggio approvata dal ministero dell’interno Dipartimento PS che , per i carrelli TATS , identifica la lunghezza su cui calcolare il materiale da trasportare come la lunghezza complessiva dell’autotreno (automobile + carrello) . inoltre dice che il carico può sporgere davanti al rimorchio sopra al veicolo trainante purché , quando in curva , il carico non sporga dalla sagoma del veicolo
TI allego i documento della Federazione Canottaggio. Lettera FIC e riposta della Polstrada in merito . inoltre documentazione sui carrelli TATS prodotta dalla associazione dei costruttori di carrelli.

DELUCIDAZIONI IN MERITO AL TRAINO DI RIMORCHI ( T.A.T.S. )

DOMANDA : Posso con il mio carrello stradale immatricolato TATS ( trasporto attrezzature tecnico sportive ) trasportare un catamarano avente una larghezza di mt. 2,60 posto in maniera orizzontale ?

RISPOSTA :dipende se il carico viene considerato merce divisibile o merce indivisibile .

Nella prima ipotesi ( merce divisibile ) la risposta è NO in quanto all’ Art. 61 del Codice della Strada viene previsto che la sagoma limite in larghezza sia di mt. 2,55 e non viene prevista nessuna tolleranza . La sanzione è di 343,35 Euro con il ritiro della patente e delle carte di circolazione che verranno restituite nel momento in cui il carico rientrerà nei limiti di sagoma .

Nella seconda ipotesi ( merce indivisibile ) la risposta è SI in quanto trova applicazione l’ Art. 10 del Codice della Strada che al comma 24 dice “ Nel caso di cui al comma 18 , ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’ Art 61 , non si procede all’ applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 % “ ( quindi mt. 2,55 + 2% 5,1 cm = 2,601 ) .

 

Il comma 18 dice “ Chiunque , senza avere ottenuto l’ autorizzazione , ………………… , nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali …………….. , esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2 , 3 o 7 ……………… “ .
Il comma 2 dice : “ E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità : a) il trasporto di una o più cose indivisibili che , per le loro dimensioni , determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’ Art. 61 , ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall’ Art. 62 ; ……………………….. “

Va verificato inoltre sulla Carta di circolazione dell’ autovettura la larghezza massima rimorchiabile ( se non vi è scritto nulla è il massimo cioè mt. 2,55 ) quindi , anche se il catamarano lo portiamo inclinato , dobbiamo avere come larghezza massima quella indicata nella carta di circolazione del veicolo trainante . A volte è 2,45 o 2,50 ed è in relazione alla larghezza dell’ autovettura . La sanzione prevista per questo articolo è di 68,25 Euro e non è previsto né il ritiro dei documenti né lo smontaggio ( ovviamente purchè rimaniamo entro i mt. 2,55 più il 2% come sopra riportato ).

Andiamo sulla sporgenza dell’ albero : in relazione all’ Art. 164 del Codice della Strada possiamo sporgere posteriormente dei 3/10 della lunghezza del rimorchio ( prendendo come misura quella riportata sulla carta di circolazione del rimorchio )e dobbiamo mettere il pannello quadrato con i rifrangenti .
Per nostra fortuna è stata recepita un normativa europea che prevede che da un rimorchio possono sporgere oggetti anteriormente purchè restino nella sagoma del veicolo trainante . (restare nella sagoma significa che in curva l’albero non deve uscire dalla sagoma composta da vettura e carrello, quindi la sporgenza anteriormente al gancio deve essere limitata)

A questo punto nel caso veniate controllati da forze di Polizia vi conviene sempre dire che trattasi di merce indivisibile in quanto il catamarano non si può smontare se non all’ interno di un cantiere navale e da personale specializzato ( sperando che ci credano !!!!!!! ) .

       

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